1 NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell'art.2 n.1 DL n.111 del 17/03/95 di attuazione della direttiva 90/314/CEE: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfetario e di durata superiore alle 24 ore, ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".
2 FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi per oggetto l'offerta di un pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al cliente. Detto contratto, sia che abbia per oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n.1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché dal sovracitato DL 111/95.
3 PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente (anche per via telematica). L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà conferma scritta anche a mezzo sistema telematico. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall'Organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal DL 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.
4 PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovranno essere versati un acconto come da accordi stabiliti, mentre il saldo dovrà essere versato 25 giorni prima della partenza, salvo diverso accordo. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data sopra indicata, l'intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione in un'unica soluzione. Gli acconti ed il saldo, come sopra determinati, dovranno essere corrisposti dal Contraente all'Organizzatore secondo gli accordi tra gli stessi stabiliti.
5 PREZZO E RELATIVE VARIAZIONI
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere modificato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in seguito a variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento alla Scheda Tecnica pubblicata sul catalogo o opuscolo o sito internet, ecc. Se prima della partenza l'Organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consumatore. A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione di elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato. Il Consumatore che riceva una comunicazione a modifica di un elemento essenziale o del prezzo superiore al 10% avrà la facoltà di recedere dal contratto senza corrispondere alcunché, ovvero di accettare la modifica, che diverrà parte del contratto con la esatta individuazione delle variazioni e dell'incidenza delle stesse sul prezzo. Il Consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione all'Organizzatore o al Venditore entro 2 giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica, che altrimenti si intende accettata. Qualora dopo la partenza, l'Organizzatore non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati nel contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del Consumatore; e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'Organizzatore venga rifiutata dal Consumatore per serie, giustificate e comprovate ragioni, l'Organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originariamente previsto, per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile. Le richieste di modifica da parte del Consumatore a prenotazioni già accettate, obbligano l'Organizzatore soltanto se e nei limiti in cui possono essere soddisfatte. In ogni caso, qualsiasi variazione richiesta dal Consumatore successivamente alla conferma da parte dell'Organizzatore di tutti i servizi facenti parte del pacchetto comporterà un costo aggiuntivo di Euro 50 a transazione.
6 RECESSO DEL CONSUMATORE
Al Consumatore che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dal precedente art. 5, saranno addebitate, oltre agli interi diritti di iscrizione, le seguenti penali, calcolate sull'importo totale del pacchetto prenotato:
Viaggi e soggiorni individuali, di gruppo e crociere
- 10% della quota di partecipazione fino a 31 giorni prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 30 a 21 giorni prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione da 10 a 4 giorni prima della partenza;
Tra il 03° e la data di partenza: la penale sarà pari all'intero valore del pacchetto.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio. Così pure, nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di identità e espatrio.
L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:
- rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a seguito di rinunce;
- rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Consumatore fornisca documentazione scritta.
7 SOSTITUZIONI
Il Cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l'Organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazioni circa le generalità del cessionario;
b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal Cliente rinuciatario;
c) il soggetto subentrante rimborsi all'Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione. Nel caso la sostituzione venga richiesta nei 20 giorni precedenti la data di partenza verrà comunque addebitato un costo forfettizzato di Euro 100 per persona sostituita.
Il Cliente rinunciatario dovrà comunque corrispondere la quota di iscrizione. Sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo, nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
8 ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
L'Organizzatore potrà annullare il contratto totalmente o parzialmente, per circostanze di carattere eccezionale o quando non sia raggiunto il numero minimo dei viaggiatori previsto nel programma. In tal caso, al Cliente spetterà il rimborso integrale delle somma versata.
9 CHIARIMENTI IN MATERIA DI RECESSO
Gli effetti del recesso del Consumatore o dell'annullamento del pacchetto turistico sono compiutamente disciplinati nei precedenti articoli, che sostanzialmente riproducono quanto disposto degli artt. 11, 12 e 13 del DL 111/95, nel pieno rispetto dell'equilibrio fra le parti contrattuali anche in virtù del dettato dell'art. 1469 ter Cod. Civ., introdotto dalla L. 52/96 di attuazione della direttiva 93/13 del Consiglio CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, secondo cui "non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge".
10 OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni (tramite catalogo, opuscolo o sito internet) di carattere generale relative agli obblighi sanitari e alle documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentazioni diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
I consumatori dovranno informare l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarvisi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall'Organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'Organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate obbligazioni. Il Consumatore è tenuto a fornire all'Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surrogati quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
11 PARTICOLARI ESIGENZE DEL CONSUMATORE
Il Consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, eventuali particolari esigenze che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio. L'organizzatore si riserva il diritto di accettare per iscritto dette particolari richieste, dopo aver verificato la disponibilità dei fornitori che dovranno erogare le prestazioni. L'Organizzatore farà pervenire quanto prima al Consumatore una comunicazione relativa ai costi supplementari originati da dette richieste, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.
12 CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi, anche membri della CEE, cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall'Organizzatore in base a propri criteri di valutazione degli standards di qualità.
13 RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZATORE
L'Organizzatore risponde dei danni arrecati al Consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori di servizi, a meno che le mancanze contestate siano imputabili al Consumatore, ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso della prestazione dei servizi turistici, o che l'avvenimento si riveli estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, causato da forza maggiore ovvero da circostanze che l'Organizzatore non poteva, con tutta la necessaria diligenza, ragionevolmente prevedere o risolvere quali: scioperi di qualsiasi natura, eventi naturali di inaspettate dimensioni, modifiche di operativi/orari di compagnie di trasporti di linea, ecc.
14 LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall'Organizzatore non può in ogni caso eccedere i limiti previsti dalle seguenti leggi e convenzioni internazionali:
- la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato a L'Aja nel 1955;
- la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario;
- la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, art. 1783 e seguenti c.c. ;
- la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell'Organizzatore;
- le previsione del Codice Civile in quanto non derogate dal presente contratto.
In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l'importo di "5000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno" previsto dall'art. 13 n.2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni dovesse subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle forme di diritto vigenti al momento del verificarsi dell'evento dannoso.
15 OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’Organizzatore è esonerato dalle rispettive responsabilità (artt 12 e 13 delle presenti condizioni generali) quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
16 RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore/assistente vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale. Il consumatore deve altresì – a pena di decadenza – sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Organizzatore entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
17 ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA
Al momento della prenotazione del viaggio è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare attraverso l'Organizzatore una polizza assicurativa, integrativa, a copertura delle spese derivanti dall'annullamento del viaggio, danni al bagaglio, spese mediche ed interruzione del viaggio.
18 FONDO DI GARANZIA
E' prevista l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Fondo Nazionale di Garanzia cui il Consumatore può rivolgersi, ai sensi dell'art. 21 DL 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento da parte dell'Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso delle somme versate;
b) rimpatrio, nel caso di viaggi all'estero.
Il Fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi Extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'Organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 21 n.5 DL 111/95.
19 FORO COMPETENTE / CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro dove ha sede legale ed amministrativa l’Organizzatore.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 febbraio 2006, n° 38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. |